giovedì 28 agosto 2008

Lecito per i “Rasta” fumare marijuana

Il consumo di “erba sacra” per motivi religiosi è indicativo di un uso strettamente personale
(Cassazione 28720/2008)

Gli adepti della religione rastafariana possono fumare marijuana anche in quantità superiore alla soglia consentita dalla legge. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato il giudizio di primo grado ribadendo la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di illecita detenzione al fine di spaccio di marijuana, ritenendo che, a prescindere dalla religione cosidetta rastafariana della quale l’imputato si era dichiarato adepto, e, come tale, solito al consumo della sostanza stupefacente, non era comprovato il possesso della droga per esclusivo uso personale, stante la quantità della sostanza in suo possesso. L’uomo era stato sorpreso a dormire a bordo della sua auto ed aveva consegnato spontaneamente agli agenti una busta di marijuana precisando subito che il possesso di tale erba, prelevata da dietro il sedile della vettura, era da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica suggerita dalla religione rastafariana di cui si era detto adepto. La Suprema Corte, rinviando la questione alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame della questione, ha sottolineato che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale,ma anche come “erba meditativa”, come tale “possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “la erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone,chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza,come,si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione”.

Nessun commento: