venerdì 14 novembre 2008

Anche il lavoro saltuario può essere subordinato

I dipendenti impiegati “a chiamata” e con ritenuta d’acconto possono avere diritto ai contributi. (Cassazione 31388/2008)

Mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori può significare l’inserimento nell’organizzazione aziendale, così da configurare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro di quattro lavoratori impiegati saltuariamente in un’azienda di trasporti. I giudici avevano accertato che le prestazioni dei dipendenti erano state saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l’una e l’altra, con la possibilità di rifiutare, qualora chiamati, la prestazione (c.d. “lavoro a chiamata”). I lavoratori, però, utilizzati per scaricare i camion e per aiutare il magazziniere, dovevano presentarsi al magazzino nei giorni della prestazione nell’ora stabilita dal responsabile, con l’obbligo di osservarne le disposizioni e con la possibilità di utilizzare i mezzi aziendali per effettuare il lavoro, mentre, sui compensi corrisposti, veniva applicata la ritenuta d’acconto. La Suprema Corte, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha affermato che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale “disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante”. In buona sostanza, il lavoro saltuario non esclude di per sé l’esistenza di un rapporto di subordinazione.

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