I titolati potranno rivolgersi alle Poste o, se all'estero, ai consolati o ai patronati locali
(Nota Poste Italiane - Dpr 116/2007 e Legge 266/2005)
I titolari di libretti di risparmio postale dormienti non movimentati da dieci anni con saldo superiore ai 100 euro devono comunicare entro il 26 agosto 2008 le proprie disposizioni (continuare il rapporto o interromperlo) altrimenti le Poste procederanno all'estinzione del conto e le somme saranno devolute (come stabilito dalla legge 266 del 2005) per l'80% al Fondo speciale per le vittime di crack finanziari e per il restante 20% alla regolarizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Perché il termine del 26 agosto? Perché il 28 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso al pubblico per l'applicazione della norma sui depositi dormienti ai libretti di risparmio. Di conseguenza, il termine dei 180 giorni utili al titolare del rapporto per impartire disposizioni o ritirare i soldi scade, circa sei mesi dopo - come prescrive il dpr 116 del 2007 - il 26 agosto. Il libretto è diffuso sopratutto tra gli anziani e gli emigrati all'estero. Questi ultimi, invece di rivolgersi agli uffici postali (come potranno fare tutti i residenti in Italia) è stato infatti predisposto e diramato alle sedi consolari un apposito modulo di dichiarazione da compilare e trasmettere, insieme alla fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, direttamente a: Poste Italiane SpA, Business Unit BancoPosta, Operazioni - Servizio Risparmi, Via di Tor Pagnotta 2, 00143, Roma, oppure tramite il consolato generale o i locali uffici dei patronati, entro il 25 agosto 2008.
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Poste Italiane - Depositi "dormienti" - D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
Il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007), entrato in vigore il 17 agosto 2007, prevede che:
sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
decorso il suddetto termine il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
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