giovedì 28 agosto 2008

Multa per i pub che diffondono musica all’aperto

Per accertare il reato è sufficiente l’intervento sul luogo della polizia o dei carabinieri
(Cassazione 25716/2008)

Rischiano una multa i gestori dei locali notturni che mettono gli impianti di diffusione della musica all’esterno del locale durante le ore notturne. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il gestore di un pub della città siciliana a 300 euro di ammenda per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all’esterno del locale. Le forze dell’ordine avevano in più di una occasione verificato la presenza di un musicista che suonava la pianola elettrica fuori del locale e che, sempre all’esterno, erano state posizionate casse acustiche delle dimensioni di un metro e quaranta centimetri, che diffondevano la musica anche a cento metri di distanza. Il gestore si era difeso in Cassazione sostenendo che mancavano sia la misurazione dell’intensità del rumore che la specifica denuncia dei cittadini disturbati. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, ha affermato che il reato contestato non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, ed è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo; infatti, “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”. Per certificare l’illecito e comminare la multa è infine sufficiente l’accertamento degli organi di polizia giudiziaria, polizia o carabinieri, intervenuti sul luogo, che provi la presenza di impianti di diffusione esterni al locale.

Lecito per i “Rasta” fumare marijuana

Il consumo di “erba sacra” per motivi religiosi è indicativo di un uso strettamente personale
(Cassazione 28720/2008)

Gli adepti della religione rastafariana possono fumare marijuana anche in quantità superiore alla soglia consentita dalla legge. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato il giudizio di primo grado ribadendo la colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di illecita detenzione al fine di spaccio di marijuana, ritenendo che, a prescindere dalla religione cosidetta rastafariana della quale l’imputato si era dichiarato adepto, e, come tale, solito al consumo della sostanza stupefacente, non era comprovato il possesso della droga per esclusivo uso personale, stante la quantità della sostanza in suo possesso. L’uomo era stato sorpreso a dormire a bordo della sua auto ed aveva consegnato spontaneamente agli agenti una busta di marijuana precisando subito che il possesso di tale erba, prelevata da dietro il sedile della vettura, era da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica suggerita dalla religione rastafariana di cui si era detto adepto. La Suprema Corte, rinviando la questione alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame della questione, ha sottolineato che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale,ma anche come “erba meditativa”, come tale “possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che “la erba sacra” sia cresciuta sulla tomba di re Salomone,chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza,come,si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione”.

lunedì 25 agosto 2008

Libretti postali dormienti estinti il 26 agosto 2008

I titolati potranno rivolgersi alle Poste o, se all'estero, ai consolati o ai patronati locali
(Nota Poste Italiane - Dpr 116/2007 e Legge 266/2005)

I titolari di libretti di risparmio postale dormienti non movimentati da dieci anni con saldo superiore ai 100 euro devono comunicare entro il 26 agosto 2008 le proprie disposizioni (continuare il rapporto o interromperlo) altrimenti le Poste procederanno all'estinzione del conto e le somme saranno devolute (come stabilito dalla legge 266 del 2005) per l'80% al Fondo speciale per le vittime di crack finanziari e per il restante 20% alla regolarizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Perché il termine del 26 agosto? Perché il 28 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso al pubblico per l'applicazione della norma sui depositi dormienti ai libretti di risparmio. Di conseguenza, il termine dei 180 giorni utili al titolare del rapporto per impartire disposizioni o ritirare i soldi scade, circa sei mesi dopo - come prescrive il dpr 116 del 2007 - il 26 agosto. Il libretto è diffuso sopratutto tra gli anziani e gli emigrati all'estero. Questi ultimi, invece di rivolgersi agli uffici postali (come potranno fare tutti i residenti in Italia) è stato infatti predisposto e diramato alle sedi consolari un apposito modulo di dichiarazione da compilare e trasmettere, insieme alla fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, direttamente a: Poste Italiane SpA, Business Unit BancoPosta, Operazioni - Servizio Risparmi, Via di Tor Pagnotta 2, 00143, Roma, oppure tramite il consolato generale o i locali uffici dei patronati, entro il 25 agosto 2008.

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Poste Italiane - Depositi "dormienti" - D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 - Regolamento di attuazione dell'art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.

Il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007), entrato in vigore il 17 agosto 2007, prevede che:

sono considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Ramo Vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata, con saldo superiore a 100 euro, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;

decorso il suddetto termine il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005).

sabato 2 agosto 2008

La norma anti-precari approvata

Al posto del reintegro un indennizzo.
(Articolo 21 Ddl Senato 949).

Al posto del reintegro un indennizzo tra 2,5 e 6 volte l'ultima retribuzione, questo il senso dell'emendamento sotto accusa alla manovra economica passato alla Camera. L'emendamento, proposto dai deputati Massimo Corsaro e Marco Marsilio (Pdl-An), sta spaccando anche il Governo. Modificare la norma che, secondo i presentatori, salverebbe il bilancio delle Poste da 25mila ricorsi di precari, significherebbe una terza lettura del provvedimento alla Camera. La norma originale ormai nota come "anti-precari" era anche peggio: è stata perfino temperata dall'intervento del ministro del Welfare Maurizio Sacconi: il comma 1-quater prevede che le disposizioni "si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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La Camera ha aggiunto all'articolo i commi da 1-bis a 1-quater Ddl Senato 949 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(...)

Il testo aggiunto è quello in corsivo

Articolo 21.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».

1-bis. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 1-ter. Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 4-bis. – (Indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). – 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni ».

1-quater. Fatte salve salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni recate dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti:
«e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

3. All’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale,».

3-bis. Le disposizioni recate dall’articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4, del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, l’articolo 1419, primo comma, del codice civile.

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

(...)