sabato 31 maggio 2008

Olio d’oliva, controlli anche sulle etichette

Contro le frodi alimentari ed i prodotti di dubbia provenienza anche il registro dal 31 maggio 2008.
(DM Agricoltura 5.2.2008 - GU n. 114 del 16.5.2008 )

Produttori, rivenditori, fornitori e gestori di frantoi dovranno aspettarsi dei controlli sulle etichette dei loro oli di oliva vergini ed extravergini. L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari è stato, infatti, autorizzato dal decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, datato 5 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio scorso, a compiere delle verifiche circa la corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. Questo documento in pratica contiene le modalità applicative del precedente decreto ministeriale 10 ottobre 2007 sull’etichettatura obbligatoria degli oli di oliva e la loro tracciabilità, emanato in linea con la normativa europea. Ad esempio il decreto del 2007 stabilisce che sull’etichetta venga riportato in modo chiaro se l’olio proviene da olive coltivate in un unico Stato,nel quale è anche situato il frantoio di estrazione, oppure se esso proviene da olive coltivate in Stati diversi (in ordine decrescente di quantità) ed è stato estratto in un unico Stato, oppure se è il risultato finale di tagli di oli estratti in Stati diversi da olive coltivate in Stati diversi. Questo DM applicativo, per permettere lo svolgimento di tali operazioni ispettive da parte di Agecontrol (l’agenzia incaricata di effettuare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), prevede che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, un registro di carico e scarico, in cui annotare i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, del quale è obbligatorio dichiarare l'origine. È importante ricordare che tutte le imprese dovranno possedere tale registro entro il prossimo 31 maggio. Infine, tutte le ispezioni saranno svolte nell’ambito di un preciso piano annuale che, pur coinvolgendo l’intera filiera, riguarderà soprattutto la commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.

lunedì 19 maggio 2008

Lo stop agli sms trappola

(Gar. Concorrenza Delibera Ps86 19.5.2008)
La misura cautelare adottata nell’ambito di un procedimento per la scorrettezza della pratica commerciale.

Stop agli sms trappola. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deciso di bloccare gli invii di sms che invitano i consumatori a chiamare i numeri ‘899…’ dal telefono fisso, con costi rilevanti, che partono da 15 euro come scatto alla risposta. La misura cautelare è stata adottata nell’ambito di un procedimento avviato per verificare la scorrettezza della pratica commerciale che, invitando con sms a consultare con urgenza una segreteria telefonica per ascoltare un messaggio personale in realtà inesistente, spinge i consumatori a contattare i numeri indicati. L’Autorità ha quindi imposto agli operatori alternativi assegnatari da parte del Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni non geografiche ‘899…’ (Karupa, BT Italia, Voiceplus, High Tech Network e il titolare del dominio www.messaggiperte.com), nonché a Telecom Italia in qualità di assegnatario di alcune numerazioni 899 in questione, di sospendere l’invio di sms che inducono i consumatori a contattare le numerazioni a sovraprezzo.I soggetti che elaborano il contenuto dei messaggi e ne commissionano la diffusione, sui quali sono in corso da parte degli uffici ulteriori approfondimenti istruttori, risultano materialmente e direttamente responsabili della ricezione, non richiesta e non autorizzata da parte degli utenti di telefonia mobile, dei messaggi. Tuttavia la misura cautelare è stata adottata, al momento, nei confronti degli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo in quanto a loro carico sono previsti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione, predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…”, oltre ad ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti della clientela. Obblighi che valgono anche nei casi in cui le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi.

Il primo mese di Vita..

Sabato 17 maggio la nostra redazione ha compiuto il primo mese di vita, si ringraziano tutti gli amici che in questo primo mese hanno condiviso con noi le informazioni e le notizie contenute in questo blog. Grazie

Carta d'identità elettronica, costerà 20 euro

(Dm Economia 22.4.2008 Gu 8.5.2008)
Tutti i dati presenti nel documento tradizionale anche memorizzati in un microchip.

Confermato il costo di 20 euro per il rilascio della carta d'identità elettronica. Lo prevede il decreto dei ministeri dell'economia e dell'interno del 22 aprile scorso nel quale si stabilisce che l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica è pari a 20,00 euro. Il documento, simile ad una carta di credito per materiale e dimensioni, contiene tutti i dati presenti sulla carta tradizionale che sono anche memorizzati su un microchip e su una banda ottica, per permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati, e l’impronta digitale, che viene acquisita mediante lettura ottica del dito indice della mano sinistra, e memorizzata sul microchip. Con la carta vengono rilasciati, in busta chiusa tre codici personali per l'accesso l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Entro il 31 dicembre di quest'anno l'accesso a questi servizi sarà possibile solo tramite la carta d'identità elettronica.

domenica 11 maggio 2008

Illegittimo diffondere on line le dichiarazioni fiscali

Le modalità della pubblicazione sono competenza del Parlamento
(Gar. Privacy Nota 6.5.2008)

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del 2005 sul sito dell'Agenzia delle entrate è illegittima e contrasta con la normativa in materia di privacy. Lo ha ribadito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha concluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. L'Agenzia delle entrate, afferma il Garante nella nota con la quale informa della conclusione dell'istruttoria, ''dovrà quindi far cessare definitivamente l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005''. Nella nota si sottolinea che la decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia: in primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Inoltre l'inserimento dei dati in Internet, “appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati” e poi “ ha dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.” Quanto alla procedura non è poi stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge. Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all’Agenzia, con un altro provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

Autorità Garante per la privacy – Nota del 6 maggio 2008 - Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito internet dell’agenzia delle entrate

L’Autorità Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall’Agenzia è illegittima.
L’Agenzia delle entrate dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005.
La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.
L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti “filtri” per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L’Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.
L’Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.
L’Autorità sottolinea, sin d’ora, che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l’esigenza di individuare, sentita l’Autorità, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all’Agenzia, con separato provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.
Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale, l’Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

lunedì 5 maggio 2008

La rivoluzione per gli assegni dal 30 aprile 2008

(Dlgs n. 231/2007 - GU n. 290 del 14.12. 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L)

Lotta senza quartiere ai passaggi di soldi illegali ed ai pagamenti in nero. Dal prossimo 30 aprile cambieranno alcune regole fondamentali per assegni, libretti al portatore e denaro contante. Secondo, infatti, quanto stabilito in particolare dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 231/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, dovranno essere applicate più severe norme antiriciclaggio, che garantiscono maggiore trasparenza e tracciabilità delle somme in movimento. Gli assegni superiori a 5.000 Euro dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e dovranno essere sempre contrassegnati con la dicitura “non trasferibile”, tanto che i nuovi blocchetti emessi dagli istituti bancari e dalle Poste avranno su ogni assegno questa scritta già stampigliata. Ma niente paura, come chiarito da una circolare del Ministero dell’Economia, chi avesse ancora i vecchi libretti potrà continuare ad usarli, fino al loro esaurimento. Basterà solo scrivere sull’assegno “non trasferibile” a penna. I così detti “assegni liberi”, invece, diventeranno più costosi, perché si dovrà pagare una tassa di 1,50 Euro per ciascuno di essi (non per un blocchetto!) e chiederli per iscritto. Per di più, ogni girata dovrà assolutamente avere, oltre la firma, anche il codice fiscale del girante stesso, senza cui l’assegno non potrà essere pagato. In questo modo il suo potere di circolare sarà notevolmente ridotto. Mentre gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del titolare del conto, cioè quelli intestati “a me medesimo”, potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca od alle Poste, ma non più ad altri. La clausola di non trasferibilità sarà valida anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari. Chi non rispetterà le nuove regole potrà dover pagare una sanzione, che potrà arrivare fino al 40% dell’importo dell’assegno irregolare. Sempre dal 30 aprile i libretti al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 Euro. I vecchi libretti con cifre pari o superiori a questo limite dovranno essere messi in regola entro il 30 giugno 2009, altrimenti si rischia una multa che potrà andare dal 10 al 20% dell’importo del libretto in questione. Si potrà scegliere se prelevare la somma in più e metterla su di un altro libretto, se estinguerli o ancora se trasformarli in libretti di tipo nominativo. Nel caso in cui si dovesse cedere il libretto al portatore ad un altro, si sarà obbligati a comunicarlo, entro 30 giorni, alla banca od alle Poste, scrivendo in chiaro i dati identificativi del nuovo portatore e la data del trasferimento. Il decreto sottolinea che sia le banche, sia le Poste sono tenute a dare ampia informazione di queste nuove regole per i libretti al portatore. Per quanto riguarda i contanti, invece, dal 30 aprile di quest’anno si potrà trasferire al massimo una somma di 5.000 Euro, contro i 12.500 permessi sino ad ora, tramite banche, istituti di moneta elettronica o le Poste; ma tale limite si riduce a soli 2.000 Euro in caso il denaro contante venga trasferito tramite quegli operatori che svolgono attività di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, cioè i “money transfers”. L’articolo 50 del decreto legislativo, infine, vieta tassativamente l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in modo anonimo o con intestazione fittizia, anche presso Stati esteri. Queste nuove regole rappresentano solo una parte del lungo ed articolato Dlgs n. 231/2007, che sancisce tra le altre cose la nascita presso la Banca d'Italia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), per svolgere compiti di controllo dei flussi di danaro, prescrive obblighi precisi sul controllo dei clienti per chi gestisce le case da gioco (come ad esempio la verifica dell’identità quando si cambiamo “fiches” per più di 2.000 Euro) e prevede l’obbligo di tenere un archivio unico informatico in cui conservare, in modo accentrato, tutte le informazioni acquisite attraverso le previste operazioni di identificazione e registrazione.

Cassazione: E' reato la coltivazione domestica di Cannabis

Ancora una volta la Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in merito alla coltivazione domestica della Cannabis. La Cassazione sembra aver adottato una linea dura stabilendo che è reato coltivarne anche una sola piantina. Questa volta la pronuncia è delle Sezioni Unite Penali che hanno condannato un giovane a 4 mesi di reclusione e ad una multa di 1000 euro chiarendo che anche la coltivazione domestica di una sola piantina di cannabis è perseguibile penalmente. La Corte ha così risolto un conflitto giurisprudenziale che aveva dato luogo a sentenze in cui le sezioni di piazza Cavour erano risultate divise sul considerare o meno reato la coltivazione domestica di poche piantine di cannabis. La Corte non ha considerato neppure le richieste della pubblica accusa che invece aveva chiesto di dare il via libera alla coltivazione di poche piantine. Le sezioni unite hanno anche chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita' di coltivazione non autorizzata". Il conflitto giurisprudenziale si era creato a proposito del fatto che "la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto a uso personale".