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sabato 26 aprile 2008

BONUS INCAPIENTI, per soggetti passivi irpef con imposta netta pari a zero, nell'anno d'imposta 2006

GUIDA BONUS INCAPIENTI

LE MODALITA’ DI EROGAZIONE
Con la definitiva approvazione da parte del Senato del decreto legge n. 159 del 1° ottobre
2007, è stato, fra l’altro, stabilito che una quota parte (1.900 milioni) delle risorse
provenienti dal recupero dell’evasione fiscale venga destinata a sostegno dei contribuenti
a basso reddito.
Più precisamente è stato previsto che ai soggetti passivi Irpef con un imposta netta pari a
zero nel 2006, venga erogata una somma pari a 150 euro.
Ai predetti soggetti è inoltre attribuita una ulteriore somma pari a 150 euro per ciascun
familiare a carico.
Pertanto, la misura di sostegno non spetta a coloro che nell’anno 2006 risultano
fiscalmente a carico di altri soggetti.
In ogni caso, sono esclusi dal beneficio coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito
superiore a 50mila euro.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2007 è stato ora pubblicato il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2007 nel quale vengono
stabilite le procedure per l’erogazione del bonus che di seguito si riepilogano.

A CHI SPETTA IL BONUS
I beneficiari del bonus di 150 euro sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia per i
quali, nell’anno 2006, l’ imposta netta è risultata pari a zero ed alla formazione del
reddito complessivo hanno concorso uno o più dei seguenti redditi:
a) lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente;
b) pensione;
c) lavoro autonomo (redditi d’impresa e di impresa minore anche se conseguiti in forma
di partecipazione);
d) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.
Si rammenta che l’imposta netta è quella dovuta dopo aver scomputato dall’imposta lorda
le detrazioni d’imposta cui ciascun contribuente ha diritto1.

LE MODALITA’ DI EROGAZIONE
1 - Titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati:
a) se nel mese di dicembre 2007questi soggetti prestano l’attività lavorativa presso lo
stesso datore di lavoro del 2006, il bonus viene attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal sostituto d’imposta nel mese di dicembre 2007.
2 - Titolari di redditi da pensione
Anche a questi soggetti il bonus è attribuito in via automatica dal sostituto d’imposta
(ente previdenziale) nel mese di dicembre 2007.
3 – Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro
I soggetti che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi da lavoro dipendente e
assimilati e da pensione da un sostituto d’imposta diverso da quello del 2006, possono
richiedere l’erogazione del beneficio al datore di lavoro o ente previdenziale che
corrisponde i redditi per il mese di dicembre 2007 attestando per iscritto:
1 Rigo 22 prospetto di liquidazione del modello 730 redditi 2006;
Punto 5, parte B modello CUD redditi 2006;
Rigo RN17 modello unico persone fiche redditi 2006 oppure RN18 per chi ha applicato la clausola di
salvaguardia
a) che l’imposta netta nel 2006 è stata pari a zero;
b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale
adempimento;
c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per i familiari a carico .
Analoga modalità si applica per coloro che nel 2006 hanno percepito redditi di lavoro
dipendente da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute, a patto che, al dicembre
2007, abbiano un sostituto d’imposta.

4 - Limiti del rimborso automatico del bonus
Il sostituto d’imposta attribuisce il bonus spettante solo se il monte ore disponibile nel
mese di dicembre 2007 è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti,
ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del beneficio
tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti indicati che ne
hanno fatto richiesta.
Di conseguenza ci potrà essere chi, pur avendo diritto al bonus, non se lo vede assegnato
ma dovrà richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi 2007, se a ciò obbligato, ovvero
fare una apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
Non tutti gli aventi diritto avranno pertanto il beneficio nello stesso momento.

5 - Richiesta in sede dichiarazione
In tutti i casi in cui il contribuente ha svolto la sua attività per un soggetto che non è
sostituto d’imposta (ad esempio colf o badante il cui datore di lavoro è un privato che non
riveste la qualifica di sostituto d’imposta), il bonus può essere richiesto in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2007.

6 – Istanza all’Agenzia delle Entrate
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono richiedere il
beneficio presentando una istanza all’Agenzia delle Entrate, su un apposito modulo che
verrà predisposto dall’ agenzia medesima.

7 – Restituzione del bonus non spettante
I soggetti che hanno percepito il beneficio non avendone diritto in tutto o in parte, sono
tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante, nel mentre
quelli esonerati dalla dichiarazione debbono effettuare la restituzione attraverso il
modello F24.

BONUS FISCALE PER CHI ASSUME NELLE AREE SVANTAGGIATE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO TRA IL I° GENNAIO 2008 E IL 31 DICEMBRE 2008.

E' quanto contenuto nel Decreto del Ministero dell'Economia firmato il 12 marzo 2008 dal Vice-ministro Vincenzo Visco e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2008, n. 85.

In particolare, il provvedimento riguarda quelle aree di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise cui spettano aiuti di Stato per finalità regionale e prevede un contributo di 333 euro mensili - da utilizzare quale credito d'imposta - per ogni lavoratore assunto in più rispetto ai dipendenti mediamente occupati l'anno precedente (2007).

Per le assunzioni di donne lavoratrici rientranti nella condizione di 'lavoratore svantaggiato' il credito d'imposta è di 416 euro, sempre per ciascuna unità in più rispetto alla media degli occupati nell'anno 2007.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 12 marzo 2008

Modalita' di attuazione dei commi, da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

(GU n. 85 del 10-4-2008)

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, la concessione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Visto, in particolare, il comma 547 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 547, anche ai fini del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al medesimo comma 547;

Visto l'art. 37-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che modifica il citato comma 539 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 e abroga il comma 548 dello stesso articolo;

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

Visto il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 337 del 13 dicembre 2002;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate dai datori di lavoro nell'anno 2008 in alcune regioni del territorio nazionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del 13 dicembre 2002.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, in qualita' di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.

2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

Incremento della base occupazionale

1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1 dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

2. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta, di importo pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, e' concesso, in ogni caso, nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dal predetto regolamento.

2. Il credito d'imposta spetta per ogni unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3.

3. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilita'

1. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno diritto all'agevolazione;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di eta' pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.

2. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione, comunque assegnata, di un servizio pubblico anche gestito da privati, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Art. 6.

Modalita' di accesso e di fruizione del credito d'imposta

1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data di attivazione della stessa procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.

2. L'Agenzia delle entrate:

a) esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;

b) entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.

3. La data dell'accertato esaurimento dei fondi e' resa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.

4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, gia' prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto.

5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze puo' essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione di cui al comma 4; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.

6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

7. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso.

8. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 7.

Cause di decadenza

1. Il diritto al credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Nei casi di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).

3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta gia' maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonche' l'eventuale recupero del credito d'imposta gia' utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, ne' con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unita' lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente decreto, ne' con altri aiuti a finalita' regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento qualora l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali e immateriali. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.

2. L'eventuale cumulo illegittimo e' sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 9.

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di cause di decadenza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399