Visualizzazione post con etichetta diritto penale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto penale. Mostra tutti i post

giovedì 28 agosto 2008

Multa per i pub che diffondono musica all’aperto

Per accertare il reato è sufficiente l’intervento sul luogo della polizia o dei carabinieri
(Cassazione 25716/2008)

Rischiano una multa i gestori dei locali notturni che mettono gli impianti di diffusione della musica all’esterno del locale durante le ore notturne. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il gestore di un pub della città siciliana a 300 euro di ammenda per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all’esterno del locale. Le forze dell’ordine avevano in più di una occasione verificato la presenza di un musicista che suonava la pianola elettrica fuori del locale e che, sempre all’esterno, erano state posizionate casse acustiche delle dimensioni di un metro e quaranta centimetri, che diffondevano la musica anche a cento metri di distanza. Il gestore si era difeso in Cassazione sostenendo che mancavano sia la misurazione dell’intensità del rumore che la specifica denuncia dei cittadini disturbati. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, ha affermato che il reato contestato non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, ed è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo; infatti, “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”. Per certificare l’illecito e comminare la multa è infine sufficiente l’accertamento degli organi di polizia giudiziaria, polizia o carabinieri, intervenuti sul luogo, che provi la presenza di impianti di diffusione esterni al locale.

venerdì 20 giugno 2008

Nasce il reato di molestie reiterate o stalking

Il disegno di legge dovrà ora essere esaminato dalle Camere
(Schema ddl Cdm 18.6.2008)

Il disegno di legge propone di introdurre nel nostro ordinamento il reato cosiddetto dello “stalking”, cioè di molestie reiterate e insistenti. È stato con il Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, che il governo ha approvato il ddl recante misure contro gli atti persecutori, proposto dal Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna. Con questo provvedimento chiunque commetta atti persecutori, il cosiddetto “stalking” appunto, sarà punito dalla legge con pene fino a quattro anni di reclusione. Si prevede l’ergastolo se lo stalker arriva a uccidere la propria vittima. La vittima per difendersi può presentare querela. Ma prima della querela può richiedere al questore un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore. Si introducono delle aggravanti se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da una relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto è commesso ai danni di un minore, se ricorrono le aggravanti di aver agito con la minaccia delle armi, con più persone, con scritti anonimi o se lo stalker è già stato ammonito oralmente dal questore. E’ previsto anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai suoi congiunti, dai suoi conviventi o legati da una relazione affettiva. Il provvedimento dovrà ora andare all’esame delle Camere.

lunedì 5 maggio 2008

Cassazione: E' reato la coltivazione domestica di Cannabis

Ancora una volta la Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in merito alla coltivazione domestica della Cannabis. La Cassazione sembra aver adottato una linea dura stabilendo che è reato coltivarne anche una sola piantina. Questa volta la pronuncia è delle Sezioni Unite Penali che hanno condannato un giovane a 4 mesi di reclusione e ad una multa di 1000 euro chiarendo che anche la coltivazione domestica di una sola piantina di cannabis è perseguibile penalmente. La Corte ha così risolto un conflitto giurisprudenziale che aveva dato luogo a sentenze in cui le sezioni di piazza Cavour erano risultate divise sul considerare o meno reato la coltivazione domestica di poche piantine di cannabis. La Corte non ha considerato neppure le richieste della pubblica accusa che invece aveva chiesto di dare il via libera alla coltivazione di poche piantine. Le sezioni unite hanno anche chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita' di coltivazione non autorizzata". Il conflitto giurisprudenziale si era creato a proposito del fatto che "la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto a uso personale".

lunedì 28 aprile 2008

Sms indesiderati? Ne bastano una manciata per finire alla sbarra

Non importa se "il numero dei messaggi è limitato''.
Lo sancisce la Cassazione, rendendo definitiva la condanna per molestie nei confronti di un 38enne di Pescara colpevole di avere inviato cinque messaggini di contenuto ingiurioso all'ex moglie

Gli sms indesiderati? Ne possono bastare una manciata per finire alla sbarra. Parola di Cassazione che ha reso definitiva la condanna per molestie nei confronti di un 38enne di Pescara, Luigi D.F., colpevole di avere inviato cinque messaggini di contenuto ingiurioso alla ex moglie. Per la Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito, non importa se "il numero dei messaggi è limitato" e nemmeno può costituire attenuante il fatto che i messaggi siano stati mandati "in orari diurni". Ne bastano appunto una manciata per finire a processo e rimediare una condanna in base all'art. 660 del c.p.. Luigi era già stato condannato dal Tribunale di Pescara, nel novembre del 2006 a 200 euro (pena condonata) per il reato di molestie. Inutilmente ha fatto ricorso agli 'Ermellini' di piazza Cavour sostenendo, a sua discolpa, che si era trattato di pochi sms e che quindi non potevano avere prodotto danni morali. La Prima sezione penale (con la sentenza 16692) ha bocciato il ricorso di Luigi D.F., ribadendo la "offensività della molestia" come pure il "danno morale arrecato alla vittima".

mercoledì 16 aprile 2008

Palpeggiare la coscia è violenza sessuale

Rischia il carcere chi compie atti sessuali sull’autobus nei confronti di una passeggera
Palpeggiare la coscia è violenza sessuale
(Cassazione 12157/2008)
Palpeggiare la coscia ad una passeggera su un autobus può costare una condanna per violenza sessuale. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna ad un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione per il reato di violenza sessuale inflitta dalla Corte di Appello di Palermo ad un signore di Trapani che, mentre viaggiava sulla corriera Palermo – Trapani, aveva palpeggiato insistentemente la coscia di una ragazza. L’uomo, fingendo di dormire, dopo aver inizialmente premuto la propria gamba contro quella della donna seduta accanto a lui, aveva allungato la mano, traendola da un sacchetto che aveva tra le gambe, e le aveva palpeggiato la coscia. La ragazza aveva immediatamente reagito allontanandosi dal proprio posto e chiamando il fratello al telefono per riferire quanto accaduto. La Corte di Appello di Palermo aveva condannato l’uomo per violenza sessuale, consistita in una “pluralità di atti sessuali”, e contro tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, chiedendone l’annullamento. La Suprema Corte, respingendo il ricorso e confermando la condanna, ha invece affermato che “la violenza richiesta non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo”, e consiste “sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso”; per tale motivo, come correttamente osservato dai giudici di appello, “poco importa che la vittima, subito alzatasi dal posto appena subita la molesta sessuale, abbia evitato di reagire platealmente all'interno del veicolo avendo essa chiesto aiuto, tramite cellulare, al fratello, il quale si recò alla fermata della corriera per rimproverare vivacemente l'imputato che si mostrò remissivo assicurando che il fatto non si sarebbe più ripetuto”. Anche il palpeggiamento è dunque una violenza alla persona in mancanza del consenso.