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lunedì 6 ottobre 2008

Cassazione: sì al cognome della madre ai figli

I giudici di piazza Cavour: "Tempi maturi. Uniformarsi al Trattato di Lisbona".
Gli ermellini chiedono al primo presidente della Suprema Corte di poter applicare direttamente la norma rispettando la scelta dei genitori .

(Adnkronos) - Sono maturi i tempi per dare ai figli legittimi il cognome della madre. Lo ribadisce la Cassazione in una sentenza della prima sezione civile (n. 23934) con la quale chiede addirittura al primo presidente della Suprema Corte di poter in un certo qual modo colmare il vuoto normativo e dare la possibilità ai giudici di fare sì che, se i genitori lo vogliono, i figli possano avere il cognome della madre anziché quello del padre. Diversamente, scrivono i supremi giudici, "se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa la questione possa essere rimessa nuovamente alla Corte Costituzionale". In effetti, rilevano i giudici di piazza Cavour, che i tempi siano maturi per dare ai figli il cognome della madre lo imporrebbe anche "la mutata situazione della giurisprudenza costituzionale" e il "probabile mutamento delle norme comunitarie". Ad indurre la Cassazione ad intervenire nuovamente sul cognome da dare ai figli, il caso di una coppia di Milano, Alessandra C. e Luigi F., che per ben due gradi di giudizio si erano visti negare la possibilità di attribuire al figlio minore Guido, nato nel giugno del 2003, il cognome della madre. In particolare la Corte d'Appello di Milano, nel febbraio 2007, imponendo il cognome paterno aveva rilevato il vuoto normativo evidenziando la "persistente validità alla norma consuetudinaria che impone al figlio legittimo il cognome paterno". Contro il doppio no dei giudici la coppia milanese ha fatto ricorso alla Cassazione. Ed ora la Suprema Corte, accogliendo la rivendicazione dei genitori, chiede con insistenza al primo presidente di poter decidere direttamente. Del resto, rilevano i giudici della prima sezione civile, a far ritenere che siano maturi i tempi per dare ai figli il cognome della madre vi sono numerose pronunce. Non solo della Corte costituzionale che, nel 2006, aveva stabilito che "il sistema di attribuzioni del cognome non è più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Sulla stessa lunghezza d'onda vi è pure una decisione adottata nel dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo dei 27 capi della Ue e vi è pure la ratifica del Trattato di Lisbona dello scorso 2 agosto. Da ultimo, concludono gli ermellini, vi sono pure delle pronunce della stessa Corte di cassazione che per ben due volte ha "implicitamente sollecitato un intervento del legislatore che, pur avendo affrontato il tema da ormai quasi un trentennio non è ancora pervenuto a soluzioni concrete".

martedì 1 luglio 2008

Chi tradisce in casa perde i beni ricevuti dal coniuge

Un atteggiamento irriguardoso giustifica la revocazione delle donazioni
(Cassazione 14093/2008)

Chi tradisce il coniuge con l’amante nella casa coniugale può perdere tutti i beni e le proprietà che il coniuge gli ha cointestato. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha confermato la revocazione per ingratitudine dei beni donati da un signore alla moglie che lo tradiva nella casa coniugale con un giovane partner. L’infedeltà della moglie venne scoperta dal marito più di trenta anni fa, quando la moglie aveva trentasei anni e tradiva il marito con un ventitreenne, incontrandolo nella casa coniugale per diversi anni, fino a quando aveva abbandonato la famiglia per andare a vivere con il nuovo compagno. Per questo la Corte di Appello di Messina le aveva revocato la comproprietà dei beni intestatigli dal marito. La moglie aveva proposto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza. La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha sottolineato che appariva giustificata la revocazione delle c.d. “donazioni indirette” per ingratitudine ai sensi dell’art.801 del codice civile (che parla di “ingiuria grave”), in quanto “l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune”; ciò che costituiva ingiuria grave quindi “non era tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale”.

giovedì 19 giugno 2008

Conviventi maltrattate tutelate come mogli

Il reato di maltrattamenti in famiglia deve essere esteso anche alle conviventi “more uxorio”
(Cassazione 20647/2008)

Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche quando è commesso ai danni di persona convivente “more uxorio”, in quanto le donne che convivono stabilmente con il partner hanno diritto alla stessa tutela prevista dal codice penale per le mogli. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la misura della custodia cautelare per un signore di Torre del Greco arrestato in quanto sottoponeva la convivente a continue violenze fisiche e morali. L’imputato, che viveva con la sua compagna da più di dieci anni e dalla quale aveva avuto due figlie, aveva sostenuto che non si potesse parlare di maltrattamenti in famiglia in quanto la donna era una semplice convivente. La Suprema Corte ha invece affermato che, per costante giurisprudenza, “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio”, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 572 del codice penale alla “famiglia” deve intendersi riferito “ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la famiglia di fatto”. È sufficiente pertanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione.

martedì 17 giugno 2008

Le regole per gli strumenti didattici per i disabili

Testi elettronici e software di supporto
(DPCM 30.4.2008 - GU n. 136 del 12.6.2008 )

Come devono essere le copie su supporto digitale dei testi scolastici e gli strumenti didattici ad uso degli studenti disabili? Innanzi tutto i libri in formato elettronico dovranno includere l’ultima edizione del programma di lettura previsto del ministero per l’innovazione e le tecnologie, oltre che le istruzioni d'uso, con la specifica dell'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito. Le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale dovranno essere mantenute inalterate nella corrispondente versione elettronica ed il testo dovrà essere presentato in modo linea rizzato, eventualmente suddiviso in blocchi e colonne. I libri dovranno avere, poi, un sommario navigabile per consentire il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice od ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Pure le note ed i relativi rimandi e riquadri di approfondimento dovranno essere dotati di collegamenti ipertestuali espliciti al punto od all'elemento corrispondente nel testo principale. Inoltre, gli editori dei libri elettronici dovranno evitare di utilizzare immagini od altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali e completare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico con didascalie esaurienti, equiparabili a quelle che si hanno in cartaceo. Da ultimo, i contenuti del libro di testo o di sue parti, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, dovranno essere esportabili e dovranno essere liberi da protezioni o da altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura e la personalizzazione della modalità di visualizzazione (colori del testo e dello sfondo e l'interfacciamento con le tecnologie di assistenza). In secondo luogo, il software didattico, espressamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento ed integrazione dei disabili, deve avere dei requisiti compatibilmente con le proprie particolari finalità educative. Ad esempio, il software didattico, utilizzato dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado per saggiarne la preparazione nel corso dell’anno scolastico, dovrà permettere tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove. Si dovrà dare ampio spazio alla personalizzazione della didattica, che è alla base del processo di integrazione nella nostra scuola, attraverso strumenti informatici flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun alunno. In questo modo a ciascuno sarà data l’opportunità di partecipare alle attività della classe nella maniera più completa possibile, benché con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi. In tal senso il software dovrà consentire, oltre al rispetto delle impostazioni generali dell'utente (mantenimento dei valori impostati, con eventuale menù di personalizzazione), anche una precisa regolazione dei tempi di esecuzione, della velocità degli oggetti dinamici e della modifica delle immagini presenti. In quanto al testo, fermo restando che andranno sempre osservate le regole di leggibilità grafica, dovrà essere possibile, sia in fase di lettura sia di scrittura, definire il tipo di carattere, le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo, avendo a disposizione anche personalizzazione degli attributi del testo scritto (compreso quello dei bottoni e dei menù tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo) e prevedendo la possibilità di scegliere tra una scrittura interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo. Estrema personalizzazione dovrà essere consentita infine per suoni, colori, immagini e livelli di difficoltà. Queste linee guida sono il soggetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 30 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008.

venerdì 25 aprile 2008

RC Auto:attestazione sullo stato di rischio

Rc Auto: attestazione sullo stato di rischio

L’articolo 2043 del codice civile stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Quando si è alla guida delle nostre auto, incidenti e infortuni sono all’ordine del giorno. La RC auto perciò, non è altro che una forma di responsabilità civile che deriva dalla circolazione degli autoveicoli, un’assicurazione obbligatoria per chiunque circoli in auto, che garantisce un indennizzo a chi subisce qualsivoglia tipo di danno. Cerchiamo di capire quali sono state nel tempo le novità intervenute nel vasto – e spesso intricato – panorama delle assicurazioni RC auto.

Il codice delle assicurazioni private

Il decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 (in G.U. n.199 del 28 agosto 2006) costituisce il codice delle assicurazioni private. All’interno dei suoi 355 articoli viene disciplinato ogni singolo aspetto nel campo assicurativo, a partire dalle definizioni in termini, fino ai tipi e alle classificazioni delle assicurazioni; dal tema della vigilanza e dell’autorità preposta a tale compito alla questione dei reclami e dei rapporti con gli altri paesi stranieri; dalle regole, i doveri e i requisiti di accesso all’attività assicurativa fino all’esercizio di tale attività, le tariffe, gli intermediari, i risarcimenti.

Successivi interventi normativi, previsti dal codice suddetto, sono, anzitutto, il D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, ”Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005”, che disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale”, (art. 2); quindi il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), varato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che ha ripreso alcuni punti chiave del codice delle assicurazioni. Il regolamento in questione infatti liberalizza l’attestato di rischio, obbligando le compagnie ad inviare direttamente al domicilio degli assicurati l’attestato 30 giorni prima della scadenza del contratto, e fissa nuovi obblighi informativi a tutela del consumatore (entità del premio e modalità dell’eventuale rinnovo) in occasione della scadenza dei contratti Rca.

Il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008

Quest’ultimo regolamento, costituito da 5 articoli, è stato modificato e integrato da un ulteriore intervento da parte dell’ISVAP, con il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2008, (concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti RC auto e la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio, come previsto nell’art. 191, comma 1, lettera b) e nell’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Con riferimento all’art. 5 della legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (“Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi”), il provvedimento vieta alle imprese di applicare delle variazioni di classe di merito se non dopo aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente. Tale responsabilità è quella del responsabile principale del sinistro, dove per “principale” si intende la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti (sia in sinistri con due veicoli, che con più mezzi coinvolti). Nel momento in cui non sia però possibile accertare la responsabilità principale, essa viene “computata pro quota”, quindi calcolata in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Il nuovo regolamento prevede anche il caso in cui ci sia un “concorso di colpa paritario”, eventualità nella quale ogni conducente si divide la medesima fetta di colpa. Quando ciò accade nessuno dei contratti relativi ai veicoli subirà l’applicazione del malus; la misura adottata sarà un’annotazione, una sorta di promemoria del grado di responsabilità segnalata nell’attestato di rischio: in questo modo qualora il conducente si ritrovi coinvolto in successivi sinistri, sarà possibile riferirsi a tale nota per un eventuale peggioramento della classe di merito.

Ai fini del conteggio delle responsabilità per un’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri la normativa fissa inoltre al 51% la percentuale di responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus, e, dal punto di vista temporale, stabilisce che le imprese di assicurazioni dovranno fare riferimento all’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Per quel che riguarda l’attestazione sullo stato del rischio, è sancito che i contraenti abbiano la possibilità di richiedere quella relativa agli ultimi cinque anni “in qualunque momento e entro 15 giorni dalla richiesta”. Tra le modifiche più significative introdotte dal provvedimento c’è quella dell’art. 1, comma 4: il riconoscimento del diritto alla conservazione della classe di merito. L’articolo 1 modifica infatti il precedente Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (art. 8 comma 5), che disponeva che “nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo, purché in corso di validità”, senza introdurre la condizione specifica (introdotta appunto dall’art.1, comma 4 del Provvedimento 2590 dell’8 febbraio 2008) che “il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà”.

mercoledì 16 aprile 2008

Da risarcire la tardata consegna dell'alloggio popolare

Il Comune che non si attiva per liberare l’alloggio deve risarcire all’assegnatario i danni morali
Da risarcire la tardata consegna dell'alloggio popolare
(Cassazione 4539/2008)

Il cittadino al quale è stata assegnata una casa popolare e che aspetta per anni la consegna della casa può chiedere al Comune i danni morali. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un Comune dell’Abruzzo che aveva fatto aspettare per quasi quindici anni un cittadino risultato legittimo assegnatario di un alloggio popolare dal Tar dell’Abruzzo. L’uomo, dopo la lunga attesa, aveva chiesto al Tribunale di Lanciano il risarcimento dei danni, ammontante a circa cento milioni delle vecchie lire, sostenendo che il Comune non si fosse attivato per liberare l’alloggio dai precedenti inquilini, ma il Tribunale aveva respinto la sua richiesta. La domanda era invece stata accolta in secondo grado dalla Corte di Appello di L’Aquila, che gli aveva riconosciuto sia i danni patrimoniali che quelli morali. Contro la sentenza il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha respinto ritenendo che “nel caso di specie è stata adottata e comunque correttamente ravvisata la violazione di interessi costituzionalmente protetti, sicché nessuna violazione di legge è configurabile”, e inoltre la corte territoriale ha sufficientemente motivato la statuizione resta sul punto, sottolineando “i disagi psichici patiti dal cittadino negli oltre dieci anni di attesa per ottenere l'alloggio assegnatogli”. In buona sostanza, se il Comune non si attiva per garantire agli assegnatari il diritto all’alloggio, è tenuto a risarcire anche i danni morali derivanti dalla lunga ed estenuante attesa del cittadino