martedì 15 luglio 2008

Cassazione: vessazioni sul posto di lavoro sono maltrattamenti

Le vessazioni sul posto di lavoro possono costare al capoufficio una condanna per maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27469 del 7 luglio 2008 in relazione a un caso di vessazioni e violenza sessuale. Nella sentenza si legge che "l'articolo 572 del vigente codice penale, rispetto all'analoga norma contenuta nel codice del 1989, ha ampliato la categoria delle persone che possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni persona sottoposta all'autorità dell'agente, ovvero al medesimo affidata per ragioni d'istruzione, educazione, ecc. Sussiste il rapporto d'autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc.)". Per la Corte dunque "il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato (...) pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata di "persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente". "La fattispecie in esame - scrive la Corte - a differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la convivenza ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. In definitiva, gli atti vessatori,che possono essere costituti anche da molestie o abusi sessuali, nell'ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi più gravi, possono configurare anche il delitto di maltrattamenti". Fonte: www.helpconsumatori.it

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