mercoledì 16 aprile 2008

Abuso nell'utilizzo dei contratti a progetto

Contratti a progetto
Trasformazione del lavoro a progetto in contratto a tempo indeterminato
Nullità del contratto a progetto


D: Può invocarsi la nullità del contratto a progetto in caso di assenza del progetto e/o programma?
R: Qualora il contratto di lavoro a progetto non preveda, nel suo contenuto formale, né un progetto né un programma, non può invocarsi la nullità del medesimo, non essendo questa la conclusione cui conduce il combinato disposto degli artt. 61 e 62 Dlgs 276/2003. Tali norme, infatti, hanno introdotto, in caso di assenza del progetto e/o programma, una presunzione di subordinazione la quale conduce alla conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.La trasformazione automatica ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. n. 276/2003 del contratto a progetto in contratto di lavoro dipendente opera unicamente nel caso in cui manchi del tutto un progetto sia dal punto di vista formale (il contratto non è stato redatto) sia dal punto di vista sostanziale (il collaboratore non viene adibito ad alcun specifico progetto).
In tutti gli altri casi, spetta al collaboratore autonomo offrire la prova della subordinazione sulla base del principio per cui ogni attività economicamente rilevante può formare oggetto di un contratto di natura autonoma o subordinata.Così il Tribunale di Milano si è espresso con la sentenza del 20 giugno 2008 nella vicenda che riguardava un socio lavoratore che aveva ritenuta illegittima la successiva qualificazione della propria prestazione lavorativa, operata in seguito all’entrata in vigore della Legge Biagi, come generica collaborazione coordinata e continuativa.Il socio lavoratore infatti aveva chiesto giudizialmente la conversione del proprio contratto in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato avvalendosi del disposto del primo comma art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003.

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