lunedì 21 aprile 2008

Co.co.pro: cosa controlleranno gli ispettori

Il Ministero, l’Inps e l’Inail forniscono le istruzioni ai propri organi ispettivi
(Ministero del lavoro, circolare n. 4 del 29 gennaio 2008)

Il Ministero del lavoro, congiuntamente con Inps e Inail, con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 fornisce le istruzioni operative agli organi di vigilanza per rendere efficace ed omogenea l’attività ispettiva al fine di contrastare le forme elusive della normativa di tutela del lavoro subordinato con «particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato».

In particolare oggetto dell’attenzione ministeriale è il contratto di lavoro a progetto. Si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. La finalità di tale disposizione era quella di delimitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultalo predeterminato che le caratterizza e ne delimita l'ambito di svolgimento. Finalità evidentemente non conseguita visto il proliferare, nel corso di questi anni, di questa tipologia contrattuale.

Forma scritta del contratto.
Il personale ispettivo concentrerà in primis la sua attenzione sull’esistenza di un contratto scritto. Infatti, il Ministero invita il personale ispettivo a “verificare che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia formalizzato per iscritto”. In assenza di forma scritta (richiesta peraltro solo ad probationem) e in assenza di altri elementi attraverso i quali si possa ricondurre la prestazione a tale fattispecie contrattuale, il personale ispettivo dovrà provvedere a “disconoscere” la collaborazione per ricondurla nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria.

Specificità del progetto e forme di coordinamento
Sarà importante la verifica sulla specificità del progetto, programma di lavoro o fase di esso. Il progetto, a parere del Ministero, non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva, ne può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.Oltre ad un progetto specifico il contratto dovrà prevedere le forme di coordinamento a norma dell’articolo 62 del decreto legislativo 276/2003. Infatti, il personale ispettivo verificherà le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente, valutando, in sede di indagini ispettive, la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme di coordinamento.

Modalità dei determinazione del compenso
Per il Ministero il compenso esclusivamente legato al tempo della prestazione è indice di subordinazione. E’ necessario che lo stesso sia non solo commisurato al tempo della prestazione ma riferibile anche al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.Inoltre, i criteri adottati per la determinazione del corrispettivo, evidenziati dalle parti nel contratto di lavoro, saranno verificati in concreto secondo le effettive circostanze dell'attività lavorativa oggetto di esame.

Acquisizione delle dichiarazioni
Il personale ispettivo è invitato dal Ministero ad acquisire puntuali dichiarazioni, non soltanto del collaboratore, ma anche e soprattutto di quanti lavorano con lo stesso al fine di verificare il contenuto della prestazione del collaboratore : gli verranno poste domande circa le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese. Ad esempio sarà accertato se nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia sottoposto o meno al potere di controllo e disciplinare del committente, anche se esercitato per interposta persona.

Specifiche attività e utilizzo del contratto di collaborazione
Il Ministero individua alcune particolari attività lavorative che non sembrano adattarsi, per le tipiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, con lo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, facendone un’elencazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sollecitando una maggiore attenzione da parte degli Ispettori nei confronti di tali attività.
In tale ambito rientrano pertanto le attività svolte dalle seguenti figure professionali:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;- addetti alle agenzie ippiche;- addetti alle pulizie;- autisti e autotrasportatori;- babysitter e badanti;- baristi e camerieri;- commessi e addetti alle vendite;- custodi e portieri;- estetiste e parrucchieri;- facchini;- istruttori di autoscuola;- letturisti di contatori;- manutentori;- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;- piloti e assistenti di volo;- prestatori di manodopera nel settore agricolo;- addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

1 commento:

Dario ha detto...

Ciao, ho inserito il link nel mio blog.

Ciao

Dario