mercoledì 16 aprile 2008

Periodo di prova: licenziamento legittimo solo con esplicita motivazione del mancato superamento

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 5103 del 27 febbraio 2008.
In mancanza della motivazione esplicita, il datore di lavoro si rende inadempiente

Con sentenza del 27 febbraio 2008, n. 5103, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di licenziamento. Il licenziamento, però, deve contenere una motivazione completa ed in equivoca e, in caso contrario, il datore di lavoro si rende inadempiente al dovere di motivazione del licenziamento.Fatto e dirittoUn dipendente avviato al lavoro presso una società in qualità di invalido civile iscritto all'apposita lista di collocamento, è stato licenziato in prova.Ricevuta la lettera di licenziamento, il ricorrente ha impugnato stragiudizialmente il recesso, e, ritenendo insufficienti le indicazioni contenute nella comunicazione, ha chiesto che gli venissero indicati i motivi del recesso stesso. La società non ha dato riscontro alla richiesta, e, nel corso del giudizio, ha giustificato l’omissione sostenendo che i riferimenti contenuti nella comunicazione di licenziamento consentivano di conoscere le ragioni del recesso da identificarsi nel superamento del periodo di comporto per sommatoria. Il primo giudice rigettava la domanda.La decisione della Corte di AppelloLa Corte di Appello era stata di contrario avviso ed aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento del ricorrente poiché la comunicazione di recesso inviata al dipendente non presentava i necessari requisiti di chiarezza e di esaustività. La Corte, dunque, ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro e condannava la società a corrispondere al dipendente un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo.Contro tale sentenza, la società ha proposto ricorso in Cassazione in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare il contenuto dell'art. 127 del CCNL.La società, inoltre, ha sostenuto di avere esposto nella memoria di costituzione e difesa due motivi di legittimità del licenziamento, posti a base dell'atto risolutivo: quello della legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e, in subordine, quello della legittimità del recesso in prova, lamentando che la Corte d'Appello non aveva esaminato il motivo esposto in via subordinata.La decisione della Corte di CassazionePer la Cassazione, di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nella lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa.Nel caso in questione la società non ha dato riscontro al dipendente e questo la rende sicuramente inadempiente all'obbligo di motivazione del licenziamento.Per la Cassazione, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha spiegato in maniera esaustiva e convincente le ragioni per le quali la comunicazione non era sufficientemente specifica e completa e non consentiva al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento.Per la Cassazione, inoltre, non può essere dimenticato che l’invalido civile era stato assunto obbligatoriamente perché avviato al lavoro come iscritto all'apposita lista di collocamento, e che, di conseguenza, le possibilità di licenziamento per mancato superamento della prova subivano delle limitazioni, in quanto la valutazione relativa al mancato superamento della prova non poteva essere determinata, o comunque influenzata, dalle condizioni di invalidità del lavoratore.

Nessun commento: