venerdì 25 aprile 2008

RC Auto:attestazione sullo stato di rischio

Rc Auto: attestazione sullo stato di rischio

L’articolo 2043 del codice civile stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Quando si è alla guida delle nostre auto, incidenti e infortuni sono all’ordine del giorno. La RC auto perciò, non è altro che una forma di responsabilità civile che deriva dalla circolazione degli autoveicoli, un’assicurazione obbligatoria per chiunque circoli in auto, che garantisce un indennizzo a chi subisce qualsivoglia tipo di danno. Cerchiamo di capire quali sono state nel tempo le novità intervenute nel vasto – e spesso intricato – panorama delle assicurazioni RC auto.

Il codice delle assicurazioni private

Il decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 (in G.U. n.199 del 28 agosto 2006) costituisce il codice delle assicurazioni private. All’interno dei suoi 355 articoli viene disciplinato ogni singolo aspetto nel campo assicurativo, a partire dalle definizioni in termini, fino ai tipi e alle classificazioni delle assicurazioni; dal tema della vigilanza e dell’autorità preposta a tale compito alla questione dei reclami e dei rapporti con gli altri paesi stranieri; dalle regole, i doveri e i requisiti di accesso all’attività assicurativa fino all’esercizio di tale attività, le tariffe, gli intermediari, i risarcimenti.

Successivi interventi normativi, previsti dal codice suddetto, sono, anzitutto, il D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, ”Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005”, che disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale”, (art. 2); quindi il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), varato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che ha ripreso alcuni punti chiave del codice delle assicurazioni. Il regolamento in questione infatti liberalizza l’attestato di rischio, obbligando le compagnie ad inviare direttamente al domicilio degli assicurati l’attestato 30 giorni prima della scadenza del contratto, e fissa nuovi obblighi informativi a tutela del consumatore (entità del premio e modalità dell’eventuale rinnovo) in occasione della scadenza dei contratti Rca.

Il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008

Quest’ultimo regolamento, costituito da 5 articoli, è stato modificato e integrato da un ulteriore intervento da parte dell’ISVAP, con il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2008, (concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti RC auto e la disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio, come previsto nell’art. 191, comma 1, lettera b) e nell’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Con riferimento all’art. 5 della legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (“Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi”), il provvedimento vieta alle imprese di applicare delle variazioni di classe di merito se non dopo aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente. Tale responsabilità è quella del responsabile principale del sinistro, dove per “principale” si intende la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti (sia in sinistri con due veicoli, che con più mezzi coinvolti). Nel momento in cui non sia però possibile accertare la responsabilità principale, essa viene “computata pro quota”, quindi calcolata in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Il nuovo regolamento prevede anche il caso in cui ci sia un “concorso di colpa paritario”, eventualità nella quale ogni conducente si divide la medesima fetta di colpa. Quando ciò accade nessuno dei contratti relativi ai veicoli subirà l’applicazione del malus; la misura adottata sarà un’annotazione, una sorta di promemoria del grado di responsabilità segnalata nell’attestato di rischio: in questo modo qualora il conducente si ritrovi coinvolto in successivi sinistri, sarà possibile riferirsi a tale nota per un eventuale peggioramento della classe di merito.

Ai fini del conteggio delle responsabilità per un’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri la normativa fissa inoltre al 51% la percentuale di responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus, e, dal punto di vista temporale, stabilisce che le imprese di assicurazioni dovranno fare riferimento all’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Per quel che riguarda l’attestazione sullo stato del rischio, è sancito che i contraenti abbiano la possibilità di richiedere quella relativa agli ultimi cinque anni “in qualunque momento e entro 15 giorni dalla richiesta”. Tra le modifiche più significative introdotte dal provvedimento c’è quella dell’art. 1, comma 4: il riconoscimento del diritto alla conservazione della classe di merito. L’articolo 1 modifica infatti il precedente Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 (art. 8 comma 5), che disponeva che “nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all’estero di un veicolo precedentemente assicurato, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo, purché in corso di validità”, senza introdurre la condizione specifica (introdotta appunto dall’art.1, comma 4 del Provvedimento 2590 dell’8 febbraio 2008) che “il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà”.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Davvero interessante e utile questo articolo...