martedì 15 luglio 2008

Cassazione: vessazioni sul posto di lavoro sono maltrattamenti

Le vessazioni sul posto di lavoro possono costare al capoufficio una condanna per maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27469 del 7 luglio 2008 in relazione a un caso di vessazioni e violenza sessuale. Nella sentenza si legge che "l'articolo 572 del vigente codice penale, rispetto all'analoga norma contenuta nel codice del 1989, ha ampliato la categoria delle persone che possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni persona sottoposta all'autorità dell'agente, ovvero al medesimo affidata per ragioni d'istruzione, educazione, ecc. Sussiste il rapporto d'autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc.)". Per la Corte dunque "il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato (...) pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata di "persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente". "La fattispecie in esame - scrive la Corte - a differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la convivenza ma la semplice sussistenza di un rapporto continuativo. In definitiva, gli atti vessatori,che possono essere costituti anche da molestie o abusi sessuali, nell'ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi più gravi, possono configurare anche il delitto di maltrattamenti". Fonte: www.helpconsumatori.it

Cassazione: vessazioni e minacce ai dipendenti? Datore di lavoro può essere allontanato dalla città

D'ora in avanti il datore di lavoro che sottopone a vessazioni e minacce i propri dipendenti rischia l'allontanamento dalla città in cui ha sede la sua azienda. Parola di Cassazione. I Giudici del Palazzaccio infatti hanno confermato la misura coercitiva del divieto di dimora nei confronti di due datori di lavoro che sottopagavano i propri dipendenti, minacciandoli di licenziamento nel caso in cui avessero deciso di denunciare i fatti. Secondo la Corte (Sentenza 28682/2008 della II sezione penale) un comportamento del genere configura reato di estorsione aggravata e continuata e pertanto l'allontanamento dalla citta' e' una misura "adeguata, siccome l'unica idonea a recidere il legame degli indagati con l'ambiente lavorativo". I due datori erano stati scoperti attraverso delle intercettazioni da cui era emerso che gli indagati avevano la consuetudine "di pagare i dipendenti con gli assegni, salvo poi farsi restituire la differenza al fine di rendere piu' difficoltosa l'acquisizione di documentazione afferente la condotta illecita". Questo comportamento e' andato avanti per lungo tempo giacché i dipendendi avevano preferito sottostare alla minaccia vista la difficoltà a trovare altre opportunita' di lavoro. Alla fine vi è stata una denuncia collettiva che ha portato alla misura coercitiva del divieto di dimora. Inutile il ricorso in Cassazione. Piazza Cavour ha ribadito la legittimità del provvedimento ricordando che "nel caso in cui il datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti di proprie lavoratrici dipendenti, costringendole ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e, in genere, condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro, e' configurabile il delitto di estorsione" previsto e punito dall'art. 629 C. p.. In tal caso dunque il datore di lavoro rischia di essere cacciato dalla citta' in attesa del processo.
fonte: http://www.studiocataldi.it/

martedì 1 luglio 2008

No del Parlamento europeo al pollo al cloro

Una risoluzione sostenuta da tutti i gruppi politici disapprova la proposta della Commissione
(Risoluzione PE 19.6.2008)

No al “pollo al cloro” in Europa. Con una risoluzione sostenuta da tutti i gruppi politici approvata il 19 giugno 2008 con 526 voti favorevoli, 27 contrari e 11 astensioni, il Parlamento europeo disapprova la proposta della Commissione di autorizzare la commercializzazione per il consumo umano di pollame che ha subito un trattamento antimicrobico e chiede al Consiglio dei Ministri di respingerla. La proposta della Commissione fa seguito alla domanda degli Stati Uniti di autorizzare l’importazione nell’Unione europea della sua produzione di pollame trattato con sostanze chimiche o antimicrobiche. Ma autorizzare il trattamento antimicrobico, anche se solo limitatamente ai prodotti importati, rappresenterebbe, secondo il Parlamento di Strasburgo, una grave minaccia per le norme e gli standard comunitari e contrasterebbe gli sforzi realizzati nell’UE per ridurre i tassi d’infezione batterica nel settore del pollame. Il processo di decontaminazione adottato dagli USA che prevede l’utilizzo di sostanze antimicrobiche alla fine della catena di produzione alimentare non corrisponde all’approccio praticato nell’Unione europea che tende a ridurre i livelli di agenti patogeni nelle carni di pollame coinvolgendo l’intera catena alimentare. L’utilizzo di tali sostanze, inoltre, potrebbe risultare fuorviante per i consumatori in quanto il processo di clorinazione potrebbe alterare l’aspetto della carne per farla apparire piu’ fresca di quanto non sia, minando in tal modo la fiducia nei prodotti alimentari europei.

Chi tradisce in casa perde i beni ricevuti dal coniuge

Un atteggiamento irriguardoso giustifica la revocazione delle donazioni
(Cassazione 14093/2008)

Chi tradisce il coniuge con l’amante nella casa coniugale può perdere tutti i beni e le proprietà che il coniuge gli ha cointestato. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha confermato la revocazione per ingratitudine dei beni donati da un signore alla moglie che lo tradiva nella casa coniugale con un giovane partner. L’infedeltà della moglie venne scoperta dal marito più di trenta anni fa, quando la moglie aveva trentasei anni e tradiva il marito con un ventitreenne, incontrandolo nella casa coniugale per diversi anni, fino a quando aveva abbandonato la famiglia per andare a vivere con il nuovo compagno. Per questo la Corte di Appello di Messina le aveva revocato la comproprietà dei beni intestatigli dal marito. La moglie aveva proposto ricorso in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza. La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha sottolineato che appariva giustificata la revocazione delle c.d. “donazioni indirette” per ingratitudine ai sensi dell’art.801 del codice civile (che parla di “ingiuria grave”), in quanto “l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune”; ciò che costituiva ingiuria grave quindi “non era tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale”.

lunedì 23 giugno 2008

Co.co.pro, state attenti ai rinnovi

Circolare del ministero per gli ispettori: se il progetto è identico c'è un forte indizio di subordinazione. Poco compatibili baristi, facchini e commesse. Ma il contratto «atipico» resta confermato .

Il ministero del lavoro è tornato sulla questione cocoprò, uno dei temi «caldi» che ha caratterizzato l'ultimo governo, soprattutto dopo la circolare del 2006 sui call center e l'ispezione in Atesia. Non è intervenuta la cancellazione del contratto ambiguo per eccellenza e dove si annida quasi sempre una forma di sfruttamento, ma in base al recente Protocollo sul welfare si è deciso di dare una stretta sui possibili abusi. Il 29 gennaio il ministero ha dunque emesso la Circolare numero 4, indirizzata agli ispettori del lavoro, che intende però fare anche da «monito» e da indicazione per i datori di lavoro (gli ispettori, per quanto numerosi, non potranno mai battere a tappeto i sei milioni di imprese italiane). Ma attenzione: non si tratta di una legge, è un regolamento su come effettuare le ispezioni.
Salta all'occhio u n elenco contenuto alla fine della circolare, che riporta «quelle attività che l'esperienza ispettiva ha ritenuto difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autonomia che deve caratterizzare» il lavoro a progetto. Eccole: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; babysitter e badanti; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti.Attenzione: non è escluso il lavoro a progetto per i tipi suddetti, ma si invita l'ispettore a porre cura nel verificare il contratto, sollecitandolo a «ricondurre dette fattispecie al lavoro subordinato in caso che non soddisfino i requisiti di autonomia».
Ed ecco dunque i criteri per stabilire se c'è un eventuale abuso. Innanzitutto il contratto deve essere formalizzato per iscritto: in mancanza, l'ispettore lo ricondurrà al lavoro subordinato. Inoltre, le mansioni svolte «non possono totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria d'impresa come risultante dall'oggetto sociale». Le forme del coordinamento cui il lavoratore è sottoposto devono poi «essere espressamente individuate nell'accordo contrattuale».Quanto al contenuto, si specifica che «una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile» con il lavoro a progetto; al lavoratore, «fermo restando il collegamento con la struttura organizzativa del committente, deve residuare una autonomia di scelta sulle modalità esecutive», e non deve esserci «un serrato controllo da parte del committente, esercitato direttamente o per interposta persona»; «devono essere del tutto assenti manifestazioni di un potere disciplinare, anche in forma sanzionatoria».Il lavoro a progetto, indica il ministero, è caratterizzato da un «risultato predeterminato definito dalle parti al momento della stipulazione del contratto, e tale risultato non può essere cambiato successivamente dal committente in modo unilaterale». Infine, «la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente, costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi».E' ovvio che se si sono segnalati diversi mestieri «a rischio» e posta tanta attenzione nello spaccare il capello, significa che gli ispettori hanno incontrato diversi casi in cui le imprese applicavano il progetto ad attività improbabili. Ma è chiaro che gli imprenditori, per quanti controlli si facciano, utilizzeranno sempre un contratto che può arrivare a costare la metà del lavoro dipendente e che permette il licenziamento senza giusta causa. Una contraddizione che il ministro Damiano, come lo stesso Pd e la sinistra «radicale», da ultime Cgil, Cisl e Uil, non hanno voluto affrontare, siglando un Protocollo che ha confermato questa forma di sfruttamento. La circolare appare dunque solo come un «panicello» per i pochi fortunati che vedranno un ispettore piombare nella propria impresa. (tratto da Il Manifesto del 1 febbraio 2008)

venerdì 20 giugno 2008

Vietato scaricare files personali dalla rete del Comune

I dipendenti pubblici che utilizzano internet per motivi estranei al lavoro rischiano la sospensione.
(Cassazione 20326/2008)

I dipendenti pubblici che navigano troppo sul web e utilizzano la rete per scaricare materiale non legato al proprio lavoro commettono il reato di peculato e rischiano la sospensione dal servizio. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della Procura di Bari contro la revoca della sospensione dall’esercizio di pubblico servizio di un dipendente del Comune di Trani. L’impiegato era stato sorpreso a servirsi del computer dell’ufficio, al quale era collegato un masterizzatore dvd, per uso personale usufruendo della rete informatica del Comune. Come ricostruito dai giudici, infatti, il dipendente comunale navigava in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati ed immagini non inerenti alla pubblica funzione, prevalentemente materiale di carattere pornografico, con danno economico per l’ente pubblico. Indagato per peculato, l’impiegato era stato prima sospeso dal Tribunale di Trani e successivamente riammesso dal Tribunale di Bari, che aveva stabilito che “il reato di peculato tutela il patrimonio della P.A. e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione”, ritenendo, con particolare riferimento al collegamento alla rete elettrica, che non si fosse indicato il danno patrimoniale, atteso che “i computers sono sempre collegati alla rete elettrica, né può ritenersi ulteriore consumo di energia elettrica per il fatto che a un computer siano collegate una o più periferiche”. Contro tale decisione la Procura di Bari aveva proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha disposto un nuovo processo per l’imputato, ricordando che “l’art. 314 del codice penale, oltre a tutelare il patrimonio della pubblica amministrazione, mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente”, per cui la vicenda deve essere riesaminata in quanto il Tribunale del riesame dà per scontato un dato che non emerge affatto dagli atti, cioè che il computer fosse perennemente collegato alla rete elettrica e telefonica in modo da comportare costi fissi per la pubblica amministrazione indipendente dalla navigazione in internet. Il Tribunale dovrà inoltre motivare se sussista un pericolo di reiterazione del reato, tenuto conto del fatto che sono stati trovati sull'apparecchio in questione e sul disco esterno ben 10.000 files, di cui solo una modestissima parte di natura attinente alle funzioni esercitate.

Nasce il reato di molestie reiterate o stalking

Il disegno di legge dovrà ora essere esaminato dalle Camere
(Schema ddl Cdm 18.6.2008)

Il disegno di legge propone di introdurre nel nostro ordinamento il reato cosiddetto dello “stalking”, cioè di molestie reiterate e insistenti. È stato con il Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, che il governo ha approvato il ddl recante misure contro gli atti persecutori, proposto dal Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna. Con questo provvedimento chiunque commetta atti persecutori, il cosiddetto “stalking” appunto, sarà punito dalla legge con pene fino a quattro anni di reclusione. Si prevede l’ergastolo se lo stalker arriva a uccidere la propria vittima. La vittima per difendersi può presentare querela. Ma prima della querela può richiedere al questore un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore. Si introducono delle aggravanti se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da una relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto è commesso ai danni di un minore, se ricorrono le aggravanti di aver agito con la minaccia delle armi, con più persone, con scritti anonimi o se lo stalker è già stato ammonito oralmente dal questore. E’ previsto anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai suoi congiunti, dai suoi conviventi o legati da una relazione affettiva. Il provvedimento dovrà ora andare all’esame delle Camere.

giovedì 19 giugno 2008

Conviventi maltrattate tutelate come mogli

Il reato di maltrattamenti in famiglia deve essere esteso anche alle conviventi “more uxorio”
(Cassazione 20647/2008)

Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche quando è commesso ai danni di persona convivente “more uxorio”, in quanto le donne che convivono stabilmente con il partner hanno diritto alla stessa tutela prevista dal codice penale per le mogli. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la misura della custodia cautelare per un signore di Torre del Greco arrestato in quanto sottoponeva la convivente a continue violenze fisiche e morali. L’imputato, che viveva con la sua compagna da più di dieci anni e dalla quale aveva avuto due figlie, aveva sostenuto che non si potesse parlare di maltrattamenti in famiglia in quanto la donna era una semplice convivente. La Suprema Corte ha invece affermato che, per costante giurisprudenza, “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio”, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 572 del codice penale alla “famiglia” deve intendersi riferito “ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la famiglia di fatto”. È sufficiente pertanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione.

mercoledì 18 giugno 2008

Ultimi chiarimenti sulle esenzioni prima casa dell'Ici

È dei Comuni l'ultima parola sul pagamento dell'Ici sulle case date in comodato ai parenti
(Dipartimento delle Finanze Risoluzione 12/DF 5.6.2008)

È dei Comuni l'ultima parola sul pagamento dell'Ici sulle case date in comodato ai parenti. Questo e molti altri chiarimenti sono venuti il 5 giugno dalla risoluzione 12/DF del Dipartimento delle Finanze a ormai pochi giorni dalla scadenza dell'Inposta comunale sugli immobili. Tra i chiarimenti quello che l'abolizione dell'imposta spetta a tutte le categorie di immobili adibite ad abitazione principale a parte che non si tratti di immobili di lusso. Altro chiarimento importante quello che non serve la residenza ma basta il domicilio: il contribuente può infatti dimostrare che abita in una casa diversa da quella in cui ha la residenza.

martedì 17 giugno 2008

Il secondo mese di vita

Gentili lettori,
a due mesi dalla nascita di questo Blog, abbiamo già avuto 370 visite, si ringraziano tutti coloro che visitano i nostri blog. Continueremo ad informarvi e fare luce su tante questioni spesso ignorate, al solo scopo di divulgare la conocenza e il rispetto dei "diritti" .

Le regole per gli strumenti didattici per i disabili

Testi elettronici e software di supporto
(DPCM 30.4.2008 - GU n. 136 del 12.6.2008 )

Come devono essere le copie su supporto digitale dei testi scolastici e gli strumenti didattici ad uso degli studenti disabili? Innanzi tutto i libri in formato elettronico dovranno includere l’ultima edizione del programma di lettura previsto del ministero per l’innovazione e le tecnologie, oltre che le istruzioni d'uso, con la specifica dell'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalità di installazione e di utilizzo del materiale fornito. Le caratteristiche logiche e strutturali del libro di testo originale dovranno essere mantenute inalterate nella corrispondente versione elettronica ed il testo dovrà essere presentato in modo linea rizzato, eventualmente suddiviso in blocchi e colonne. I libri dovranno avere, poi, un sommario navigabile per consentire il collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice od ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Pure le note ed i relativi rimandi e riquadri di approfondimento dovranno essere dotati di collegamenti ipertestuali espliciti al punto od all'elemento corrispondente nel testo principale. Inoltre, gli editori dei libri elettronici dovranno evitare di utilizzare immagini od altri elementi grafici per rappresentare contenuti testuali e completare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo didattico con didascalie esaurienti, equiparabili a quelle che si hanno in cartaceo. Da ultimo, i contenuti del libro di testo o di sue parti, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, dovranno essere esportabili e dovranno essere liberi da protezioni o da altri vincoli che inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura e la personalizzazione della modalità di visualizzazione (colori del testo e dello sfondo e l'interfacciamento con le tecnologie di assistenza). In secondo luogo, il software didattico, espressamente realizzato per agevolare e favorire i processi di apprendimento ed integrazione dei disabili, deve avere dei requisiti compatibilmente con le proprie particolari finalità educative. Ad esempio, il software didattico, utilizzato dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado per saggiarne la preparazione nel corso dell’anno scolastico, dovrà permettere tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove. Si dovrà dare ampio spazio alla personalizzazione della didattica, che è alla base del processo di integrazione nella nostra scuola, attraverso strumenti informatici flessibili e quindi adattabili alle particolari esigenze di ciascun alunno. In questo modo a ciascuno sarà data l’opportunità di partecipare alle attività della classe nella maniera più completa possibile, benché con modalità ed eventualmente con obiettivi diversi. In tal senso il software dovrà consentire, oltre al rispetto delle impostazioni generali dell'utente (mantenimento dei valori impostati, con eventuale menù di personalizzazione), anche una precisa regolazione dei tempi di esecuzione, della velocità degli oggetti dinamici e della modifica delle immagini presenti. In quanto al testo, fermo restando che andranno sempre osservate le regole di leggibilità grafica, dovrà essere possibile, sia in fase di lettura sia di scrittura, definire il tipo di carattere, le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo, avendo a disposizione anche personalizzazione degli attributi del testo scritto (compreso quello dei bottoni e dei menù tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo) e prevedendo la possibilità di scegliere tra una scrittura interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo. Estrema personalizzazione dovrà essere consentita infine per suoni, colori, immagini e livelli di difficoltà. Queste linee guida sono il soggetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 30 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008.

martedì 10 giugno 2008

Segretezza del voto, sono legge le nuove norme

Confermate tutte le disposizioni del decreto legge
(Legge n. 96/2008 - GU n. 128 del 3.6.2008 )

Diventano legge le nuove norme sulla segretezza elettorale. È stato, infatti, convertito il decreto legge n. 49/2008, che prevedeva il divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari od altri apparecchi con cui fotografare o riprendere immagini, pena l’arresto da tre a sei mesi ed una multa da 300 a 1.000 Euro. Le disposizioni, applicate per la prima volta durante le scorse elezioni politiche ed amministrative, sono state riportate esattamente, senza alcun cambiamento, nella legge n. 96/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2008, in vigore dal giorno successivo. Ricordiamo che è compito del presidente dell'ufficio elettorale di sezione invitare l'elettore a depositare telefonini ed apparecchiature per riprese o foto, quando quest’ultimo presenta il documento di identificazione e la tessera elettorale. Il tutto verrà restituito, insieme al documento, dopo che si saranno inserite nelle urne le schede elettorali. Ovviamente queste disposizioni valgono sia per le consultazioni elettorali, sia per quelle referendarie.

mercoledì 4 giugno 2008

Contratti a Progetto: facciamo il punto

A distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della ‘Legge Biagi’ (che ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto a progetto), è sempre più in crescita il numero dei lavoratori a progetto, mentre sono in calo le assunzioni a tempo indeterminato. L’importanza cruciale del lavoro a progetto nell’attuale Mercato del lavoro è stata sottolineata dal Ministero del Lavoro che, infatti, ha emanato già quattro circolari (l’ultima è la numero 8 del 31 marzo 2008), fornendo chiarimenti e indicazioni operative. Facciamo il punto sui tratti sostanziali del rapporto di lavoro a progetto anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dei riscontri degli Ispettori del lavoro, chiamati a vigilare affinché il contratto a progetto non venga utilizzato come strumento per eludere la normativa sul lavoro subordinato. Ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003 (cosiddetta ‘Legge Biagi’), le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro (o fasi di esso). Sono, pertanto, illegittimi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere al di fuori di questo schema negoziale tipico, con la conseguenza della trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Ma andiamo con ordine. Il contratto a progetto può essere validamente e legittimamente stipulato per lo svolgimento di un’attività progettuale resa in piena autonomia e sulla base di un mero coordinamento con il committente (nell’ambito del contratto a progetto è più corretto parlare di committente piuttosto che di datore di lavoro). Il contratto a progetto deve tendere al raggiungimento di un risultato predeterminato. La forma scritta del contratto di lavoro a progetto è richiesta soltanto ai fini della prova. In altre parole, essa assume valore decisivo per l’individuazione del progetto o programma di lavoro (o fase di esso). In mancanza di forma scritta, infatti, non sarà facile per il committente dimostrare che la prestazione lavorativa sia riconducibile nell’ambito del contratto (autonomo) a progetto. A tal proposito, nel caso in cui nel contratto manchi totalmente l’indicazione del progetto, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a meno che il committente fornisca la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo. Se, invece, il progetto esiste ed è indicato nel contratto, sarà il lavoratore a dovere dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro e che il progetto, in concreto, non esiste. Il progetto o programma di lavoro (o fase di esso) deve essere specificato ed individuato in modo specifico. Esso può essere funzionalmente correlato all’attività esercitata dall’impresa, ma non può in nessun modo coincidere con essa. Ciò significa che il progetto indicato nel contratto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento dell’attività esercitata dall’impresa né può consistere nella semplice elencazione, seppur analitica, delle mansioni del lavoratore. Se da un lato l’inserimento del collaboratore a progetto nel contesto aziendale non può essere considerato un elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, dall’altro è, però, necessario che il collaboratore abbia una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della propria prestazione lavorativa. Non si dimentichi, infatti, che il lavoro a progetto ha natura autonoma ed è proprio questo l’elemento che lo differenzia dal rapporto di lavoro subordinato. Deve, dunque, mancare qualsiasi tipo di direzione e controllo, da parte del committente, sull’attività del collaboratore. E’, inoltre, ininfluente il tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa: ciò che conta è la realizzazione del progetto. Si parla, a tal proposito, di obbligazione di risultato e non di durata. Ecco perché il compenso del collaboratore non può essere legato esclusivamente al tempo della prestazione, così come avviene nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. La non ingerenza del committente nell’attività lavorativa del collaboratore comporta anche che egli non può e non deve attuare alcun potere disciplinare nei confronti dello stesso. Per quanto riguarda le concrete modalità operative con le quali vengono rese le prestazioni lavorative, va detto che una prestazione ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale. Inoltre, il collaboratore non deve essere utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto. La sua prestazione non deve in nessun caso risolversi in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente. Per quanto riguarda, infine, la proroga del contratto nel caso in cui il risultato indicato nel progetto non sia stato raggiunto entro la scadenza del contratto, si osserva che la proroga ingiustificata – così come il rinnovo del contratto per un progetto identico al precedente – costituiscono elementi particolarmente incisivi per la prova della subordinazione. Tralasciando, in conclusione, i discorsi su precariato e crisi d’impresa, emerge un dato incontestabile: che il contratto di lavoro a progetto costituisce un vero e proprio fenomeno ed è sempre più diffuso. Il fatto che il contratto a progetto sia visto come un passo ‘obbligato’ verso la tanta aspirata stabilità lavorativa non è sufficiente, a mio parere, a giustificare la scarsa conoscenza della disciplina sostanziale di tale tipologia contrattuale da parte degli stessi lavoratori a progetto che, tra l’altro, sono più qualificati e preparati rispetto agli anni passati.

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Circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro. Il Ministero fornisce indicazioni sulla disciplina sostanziale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.), evidenziando il presupposto fondamentale dell’autonomia della prestazione e le caratteristiche del "progetto, programma di lavoro o fase di esso".

Circolare n. 17/2006 del Ministero del Lavoro. Con riferimento al settore dei call center, il Ministero interviene ad individuare le modalità di corretto utilizzo di tale tipologia contrattuale, descrivendo in modo analitico le forme di svolgimento della prestazione lavorativa.

Circolare n. 4/2008 del Ministero del Lavoro. Il Ministero offre agli organi di vigilanza concrete indicazioni operative per una più incisiva ed uniforme azione ispettiva volta a ricondurre l’utilizzo del contratto a progetto nell’ambito delle finalità individuate dalla legge. Il Ministero, inoltre, fornisce un elenco di alcune particolari attività lavorative che sembrano difficilmente compatibili con la tipologia del contratto a progetto. Eccole:

addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
addetti alle agenzie ippiche;
addetti alle pulizie;
autisti e autotrasportatori;
babysitter e badanti;
baristi e camerieri;
commessi e addetti alla vendita;
custodi e portieri;
estetiste e parrucchieri;
facchini;
istruttori di autoscuola;
letturisti di contatori;
manutentori;
muratori e qualifiche operaie dell'edilizia;
piloti e assistenti di volo;
prestatori di manodopera nel settore agricolo;
addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

Per quanto riguarda le suddette attività lavorative, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato si presume. Incombe, infatti, sul committente l’onere di provare la riconducibilità del rapporto di lavoro nell’ambito dell’autonomia e, quindi, del rapporto di lavoro a progetto.

Circolare n. 8/2008 del Ministero del Lavoro. Il Ministero fornisce nuove indicazioni sul processo di trasformazione/stabilizzazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato (D.L. 248/2007 conv. Legge 31/2008).

Gli elementi che identificano un rapporto di lavoro di natura subordinata.
I Giudici del Lavoro intendono la subordinazione come "assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e controllo del datore di lavoro". La giurisprudenza ha individuato alcuni indici che possono concorrere a dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato:

- la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare;
- l’obbligo di eseguire la prestazione nell’orario stabilito dal datore di lavoro;
- la predeterminazione e la continuità ideale della prestazione;
- la periodicità, le caratteristiche e la misura del compenso del lavoratore;
- l’assenza, per il lavoratore, del rischio concernente il risultato finale dell’attività;
- la mancanza di una organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore;
- l’inserimento strutturale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro.

sabato 31 maggio 2008

Olio d’oliva, controlli anche sulle etichette

Contro le frodi alimentari ed i prodotti di dubbia provenienza anche il registro dal 31 maggio 2008.
(DM Agricoltura 5.2.2008 - GU n. 114 del 16.5.2008 )

Produttori, rivenditori, fornitori e gestori di frantoi dovranno aspettarsi dei controlli sulle etichette dei loro oli di oliva vergini ed extravergini. L’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari è stato, infatti, autorizzato dal decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, datato 5 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio scorso, a compiere delle verifiche circa la corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e quella dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. Questo documento in pratica contiene le modalità applicative del precedente decreto ministeriale 10 ottobre 2007 sull’etichettatura obbligatoria degli oli di oliva e la loro tracciabilità, emanato in linea con la normativa europea. Ad esempio il decreto del 2007 stabilisce che sull’etichetta venga riportato in modo chiaro se l’olio proviene da olive coltivate in un unico Stato,nel quale è anche situato il frantoio di estrazione, oppure se esso proviene da olive coltivate in Stati diversi (in ordine decrescente di quantità) ed è stato estratto in un unico Stato, oppure se è il risultato finale di tagli di oli estratti in Stati diversi da olive coltivate in Stati diversi. Questo DM applicativo, per permettere lo svolgimento di tali operazioni ispettive da parte di Agecontrol (l’agenzia incaricata di effettuare i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi), prevede che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, un registro di carico e scarico, in cui annotare i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, del quale è obbligatorio dichiarare l'origine. È importante ricordare che tutte le imprese dovranno possedere tale registro entro il prossimo 31 maggio. Infine, tutte le ispezioni saranno svolte nell’ambito di un preciso piano annuale che, pur coinvolgendo l’intera filiera, riguarderà soprattutto la commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.

lunedì 19 maggio 2008

Lo stop agli sms trappola

(Gar. Concorrenza Delibera Ps86 19.5.2008)
La misura cautelare adottata nell’ambito di un procedimento per la scorrettezza della pratica commerciale.

Stop agli sms trappola. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha deciso di bloccare gli invii di sms che invitano i consumatori a chiamare i numeri ‘899…’ dal telefono fisso, con costi rilevanti, che partono da 15 euro come scatto alla risposta. La misura cautelare è stata adottata nell’ambito di un procedimento avviato per verificare la scorrettezza della pratica commerciale che, invitando con sms a consultare con urgenza una segreteria telefonica per ascoltare un messaggio personale in realtà inesistente, spinge i consumatori a contattare i numeri indicati. L’Autorità ha quindi imposto agli operatori alternativi assegnatari da parte del Ministero delle Comunicazioni delle numerazioni non geografiche ‘899…’ (Karupa, BT Italia, Voiceplus, High Tech Network e il titolare del dominio www.messaggiperte.com), nonché a Telecom Italia in qualità di assegnatario di alcune numerazioni 899 in questione, di sospendere l’invio di sms che inducono i consumatori a contattare le numerazioni a sovraprezzo.I soggetti che elaborano il contenuto dei messaggi e ne commissionano la diffusione, sui quali sono in corso da parte degli uffici ulteriori approfondimenti istruttori, risultano materialmente e direttamente responsabili della ricezione, non richiesta e non autorizzata da parte degli utenti di telefonia mobile, dei messaggi. Tuttavia la misura cautelare è stata adottata, al momento, nei confronti degli assegnatari delle numerazioni a sovrapprezzo in quanto a loro carico sono previsti specifici obblighi di controllo rispetto all’ideazione, predisposizione e commercializzazione di servizi su numerazioni “899…”, oltre ad ulteriori obblighi di informazioni, trasparenza e riservatezza, nei confronti della clientela. Obblighi che valgono anche nei casi in cui le numerazioni non geografiche a sovrapprezzo siano state cedute a soggetti terzi.

Il primo mese di Vita..

Sabato 17 maggio la nostra redazione ha compiuto il primo mese di vita, si ringraziano tutti gli amici che in questo primo mese hanno condiviso con noi le informazioni e le notizie contenute in questo blog. Grazie

Carta d'identità elettronica, costerà 20 euro

(Dm Economia 22.4.2008 Gu 8.5.2008)
Tutti i dati presenti nel documento tradizionale anche memorizzati in un microchip.

Confermato il costo di 20 euro per il rilascio della carta d'identità elettronica. Lo prevede il decreto dei ministeri dell'economia e dell'interno del 22 aprile scorso nel quale si stabilisce che l'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica è pari a 20,00 euro. Il documento, simile ad una carta di credito per materiale e dimensioni, contiene tutti i dati presenti sulla carta tradizionale che sono anche memorizzati su un microchip e su una banda ottica, per permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati, e l’impronta digitale, che viene acquisita mediante lettura ottica del dito indice della mano sinistra, e memorizzata sul microchip. Con la carta vengono rilasciati, in busta chiusa tre codici personali per l'accesso l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Entro il 31 dicembre di quest'anno l'accesso a questi servizi sarà possibile solo tramite la carta d'identità elettronica.

domenica 11 maggio 2008

Illegittimo diffondere on line le dichiarazioni fiscali

Le modalità della pubblicazione sono competenza del Parlamento
(Gar. Privacy Nota 6.5.2008)

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del 2005 sul sito dell'Agenzia delle entrate è illegittima e contrasta con la normativa in materia di privacy. Lo ha ribadito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha concluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. L'Agenzia delle entrate, afferma il Garante nella nota con la quale informa della conclusione dell'istruttoria, ''dovrà quindi far cessare definitivamente l'indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005''. Nella nota si sottolinea che la decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia: in primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Inoltre l'inserimento dei dati in Internet, “appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati” e poi “ ha dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.” Quanto alla procedura non è poi stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge. Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all’Agenzia, con un altro provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

Autorità Garante per la privacy – Nota del 6 maggio 2008 - Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito internet dell’agenzia delle entrate

L’Autorità Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall’Agenzia è illegittima.
L’Agenzia delle entrate dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005.
La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali.
L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati.
L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti “filtri” per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.
L’Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.
L’Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale.
Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.
L’Autorità sottolinea, sin d’ora, che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà l’esigenza di individuare, sentita l’Autorità, soluzioni che consentano un giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.
Il Garante ha stabilito, infine, di contestare all’Agenzia, con separato provvedimento, l’assenza di un’idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.
Per dare la massima conoscibilità al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale, l’Autorità ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

lunedì 5 maggio 2008

La rivoluzione per gli assegni dal 30 aprile 2008

(Dlgs n. 231/2007 - GU n. 290 del 14.12. 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L)

Lotta senza quartiere ai passaggi di soldi illegali ed ai pagamenti in nero. Dal prossimo 30 aprile cambieranno alcune regole fondamentali per assegni, libretti al portatore e denaro contante. Secondo, infatti, quanto stabilito in particolare dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 231/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, dovranno essere applicate più severe norme antiriciclaggio, che garantiscono maggiore trasparenza e tracciabilità delle somme in movimento. Gli assegni superiori a 5.000 Euro dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e dovranno essere sempre contrassegnati con la dicitura “non trasferibile”, tanto che i nuovi blocchetti emessi dagli istituti bancari e dalle Poste avranno su ogni assegno questa scritta già stampigliata. Ma niente paura, come chiarito da una circolare del Ministero dell’Economia, chi avesse ancora i vecchi libretti potrà continuare ad usarli, fino al loro esaurimento. Basterà solo scrivere sull’assegno “non trasferibile” a penna. I così detti “assegni liberi”, invece, diventeranno più costosi, perché si dovrà pagare una tassa di 1,50 Euro per ciascuno di essi (non per un blocchetto!) e chiederli per iscritto. Per di più, ogni girata dovrà assolutamente avere, oltre la firma, anche il codice fiscale del girante stesso, senza cui l’assegno non potrà essere pagato. In questo modo il suo potere di circolare sarà notevolmente ridotto. Mentre gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del titolare del conto, cioè quelli intestati “a me medesimo”, potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca od alle Poste, ma non più ad altri. La clausola di non trasferibilità sarà valida anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari. Chi non rispetterà le nuove regole potrà dover pagare una sanzione, che potrà arrivare fino al 40% dell’importo dell’assegno irregolare. Sempre dal 30 aprile i libretti al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 Euro. I vecchi libretti con cifre pari o superiori a questo limite dovranno essere messi in regola entro il 30 giugno 2009, altrimenti si rischia una multa che potrà andare dal 10 al 20% dell’importo del libretto in questione. Si potrà scegliere se prelevare la somma in più e metterla su di un altro libretto, se estinguerli o ancora se trasformarli in libretti di tipo nominativo. Nel caso in cui si dovesse cedere il libretto al portatore ad un altro, si sarà obbligati a comunicarlo, entro 30 giorni, alla banca od alle Poste, scrivendo in chiaro i dati identificativi del nuovo portatore e la data del trasferimento. Il decreto sottolinea che sia le banche, sia le Poste sono tenute a dare ampia informazione di queste nuove regole per i libretti al portatore. Per quanto riguarda i contanti, invece, dal 30 aprile di quest’anno si potrà trasferire al massimo una somma di 5.000 Euro, contro i 12.500 permessi sino ad ora, tramite banche, istituti di moneta elettronica o le Poste; ma tale limite si riduce a soli 2.000 Euro in caso il denaro contante venga trasferito tramite quegli operatori che svolgono attività di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, cioè i “money transfers”. L’articolo 50 del decreto legislativo, infine, vieta tassativamente l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in modo anonimo o con intestazione fittizia, anche presso Stati esteri. Queste nuove regole rappresentano solo una parte del lungo ed articolato Dlgs n. 231/2007, che sancisce tra le altre cose la nascita presso la Banca d'Italia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), per svolgere compiti di controllo dei flussi di danaro, prescrive obblighi precisi sul controllo dei clienti per chi gestisce le case da gioco (come ad esempio la verifica dell’identità quando si cambiamo “fiches” per più di 2.000 Euro) e prevede l’obbligo di tenere un archivio unico informatico in cui conservare, in modo accentrato, tutte le informazioni acquisite attraverso le previste operazioni di identificazione e registrazione.

Cassazione: E' reato la coltivazione domestica di Cannabis

Ancora una volta la Corte di Cassazione viene chiamata a pronunciarsi in merito alla coltivazione domestica della Cannabis. La Cassazione sembra aver adottato una linea dura stabilendo che è reato coltivarne anche una sola piantina. Questa volta la pronuncia è delle Sezioni Unite Penali che hanno condannato un giovane a 4 mesi di reclusione e ad una multa di 1000 euro chiarendo che anche la coltivazione domestica di una sola piantina di cannabis è perseguibile penalmente. La Corte ha così risolto un conflitto giurisprudenziale che aveva dato luogo a sentenze in cui le sezioni di piazza Cavour erano risultate divise sul considerare o meno reato la coltivazione domestica di poche piantine di cannabis. La Corte non ha considerato neppure le richieste della pubblica accusa che invece aveva chiesto di dare il via libera alla coltivazione di poche piantine. Le sezioni unite hanno anche chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita' di coltivazione non autorizzata". Il conflitto giurisprudenziale si era creato a proposito del fatto che "la condotta di coltivazione di piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione del prodotto a uso personale".